Art. 8.
(Esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica professionale).

      1. La frequenza ai corsi di formazione di operatore di discipline bionaturali di cui all'articolo 7 è obbligatoria.
      2. Sono ammessi alle prove di valutazione finale dei corsi di cui al comma 1 coloro che hanno raggiunto il monte ore minimo di formazione stabilito nel provvedimento

 

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di autorizzazione dei medesimi corsi che non può, comunque, essere inferiore al 90 per cento delle ore complessive.
      3. Al termine dei corsi di cui al comma 1 gli allievi sono sottoposti a una prova pratica e a una prova teorica effettuate davanti a un'apposita commissione d'esame costituita per ciascuna disciplina bionaturale.
      4. Agli allievi che superano le prove di cui al comma 3 è rilasciato un attestato di qualifica professionale di operatore di discipline bionaturali valido per l'iscrizione nella sezione del Registro nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).